VENETO: da lunedì 15 marzo in ZONA ROSSA, tutte le regole e i moduli di autocertificazione
Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno non è più consentito
Da lunedì 15 marzo, come da Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, si applicano le norme previste dal DPCM 02 MARZO 2021 per le zone ROSSE.
Il Decreto Legge del 13 marzo, che sostituisce il DPCM, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore. In particolare, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 (sabato, domenica e lunedì di Pasqua) sull’intero territorio nazionale, a eccezione delle Regioni in cui i territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Riportiamo qui di seguito le principali norme per le zone ROSSE, in vigore da lunedì 15 marzo:
CELEBRAZIONI LITURGICHE
Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, rimangono confermate le disposizioni del “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” del 7 maggio 2020 – Allegato 1 , integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
Le varie indicazioni valgono per le celebrazioni eucaristiche (anche esequiali) e per le altre funzioni religiose (celebrazioni sacramentali della Penitenza, liturgie della Parola, liturgia delle ore, santo rosario, adorazione eucaristica, incontri di preghiera, esequie senza Messa, ecc.).
In particolare, le regole sono sempre quelle che impongono l’ingresso dei fedeli in numero contingentato, l’obbligo di mascherina e la distanza di sicurezza. Ci si reca a Messa con l’autocertificazione e in una chiesa vicino a casa.
Si può partecipare a funzioni religiose in altre località al di fuori delle zone stabilite, solo per motivi di necessità (per esempio, la partecipazione alle esequie di un parente; la funzione di padrino per un battesimo o una cresima) e con autocertificazione.
I sacerdoti, i diaconi, i sacrestani, gli organisti, i volontari ecc. che hanno la necessità di intervenire a una funzione religiosa possono giustificare lo spostamento per “comprovate esigenze lavorative”.
Moduli di autocertificazione
(formato PDF compilabile)
- Autocertificazione per i sacerdoti (12 marzo)
- Autocertificazione per i fedeli (12 marzo)
- Autocertificazione per i volontari (12 marzo)
SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
SCUOLA
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
SERVIZI ALLE PERSONE
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
ATTENZIONE!!!!
Fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021 sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate, diverse dalla propria, non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Dal 3 al 5 aprile ci si potrà spostare all’interno della propria regione una sola volta al giorno per raggiungere una sola abitazione di amici o parenti, fuori dagli orari di coprifuoco (dalle 22 alle 5). La deroga consente di muoversi in due familiari, con figli minori di 14 anni e con persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Fonti:
- Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Diocesi di Vittorio Veneto
- Diocesi di Bergamo per i moduli di autocertificazione
- Settimanale diocesano “L’Azione“